IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958,  n.
195,  recante  norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  del
Consiglio superiore della magistratura;
  Visto l'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22
dicembre 1975, n. 695, sulla riforma della composizione e del sistema
elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;
  Considerato  che il Consiglio superiore della magistratura verra' a
scadere il 26 luglio 1994 e  si  deve  procedere  alle  elezioni  dei
componenti  del  nuovo  Consiglio  nel termine previsto dall'art. 21,
comma primo, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
                              Decreta:
  Le  votazioni  per  le  elezioni  dei  componenti  magistrati   del
Consiglio  superiore  della  magistratura  avranno  luogo  domenica 3
luglio 1994 dalle ore  8  alle  ore  20  e  proseguiranno  il  giorno
immediatamente  successivo  dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici
elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958,  n.  195,
come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
   Roma, 22 aprile 1994
                              SCALFARO